S.p.A. e S.A.p.A
- artt. 2409 bis - La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. (nell’ipotesi in cui l’assemblea dei soci non abbia affidato il controllo contabile al collegio sindacale (modello classico di governance);
- 2409 quinquiesdecies - quando sia adottato il modello dualistico di amministrazione (consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza)
- 2409 noviesdecies - nel caso di modello monistico (consiglio di amministrazione e comitato di controllo di gestione costituito in seno ad esso)
S.r.l.
L'atto costitutivo può prevedere la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo
La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
Le attività in breve:
- Verifiche trimestrali relative alla regolare tenuta della contabilità sociale e corretta rilevazione dei fatti di gestione;
- Controllo della rispondenza del Bilancio d’esercizio alle scritture contabili e alle disposizioni di legge che lo disciplinano;
- Controllo della rispondenza del Bilancio consolidato alle scritture contabili e alle disposizioni di legge che lo disciplinano;
- Relazione scritta al Bilancio con osservazioni e giudizio finale.